(massima n. 1)
L'art. 21-octies non determina alcuna degradazione di un vizio di legittimitā a mera irregolaritā, né integra una "fattispecie esimente" che affranca ab initio il provvedimento amministrativo dalle violazioni vizianti contemplate dall'art. 21-octies; mentre l'irregolaritā opera ex ante e in astratto, per cui il provvedimento amministrativo affetto da vizio formale minore č un atto ab origine meramente irregolare, nel caso dell'art. 21-octies, comma II, la violazione continua ad integrare un vizio di legittimitā, che non comporta l'annullabilitā dell'atto a causa di valutazioni, attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate ex post dal giudice, che accerta che il provvedimento non poteva essere diverso.