(massima n. 1)
L'art. 21-octies, L. 7 agosto 1990 n. 241, nel disporre la non annullabilitą dell'atto impugnato per violazione delle norme sul procedimento, sulla forma degli atti o sull'obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento stesso quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non ha inteso degradare un vizio di legittimitą in mera irregolaritą né tanto meno prevedere una fattispecie esimente, ma semplicemente affidare al giudice adito il compito di valutare ex post se il provvedimento impugnato non poteva essere diverso, con la conseguenza di negare l'interesse a coltivare un giudizio dal quale il ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilitą.