(massima n. 1)
Poiché la comunicazione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli prevista dall'art. 12, comma 2, d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. costituisce un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può ritenersi priva di valenza invalidante ex art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, per effetto della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli. Deve invece ritenersi che, in ragione della finalità preventiva che connota l'obbligo comunicativo in questione, la relativa violazione comporta di per sé l'illegittimità della procedura concorsuale, senza che possa invocarsi la sanatoria processuale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990, non essendo possibile stabilire se la violazione procedimentale abbia o meno determinato una lesione in concreto degli interessi dei singoli concorrenti. Mutuando una terminologia penalistica, l'illegittimità in questione può quindi essere definita "di pericolo astratto", analogamente a quanto si afferma per il caso di violazione della regola dell'anonimato delle prove concorsuali.