(massima n. 1)
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, secondo comma, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, la Corte ha - per un verso - escluso che la previsione sulla sanatoria per vizi procedimentali o formali dell'atto si applichi anche ai rapporti obbligatori di fonte legale, aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche, e - per altro verso - ha negato che il difetto di motivazione integri un mero vizio procedimentale o formale, equiparabile ad un vizio non invalidante, tale da permetterne la salvezza nelle ipotesi regolate dalla norma censurata.