(massima n. 1)
La distinzione tra invaliditā ad effetto caducante (che si ha quando l'atto presupposto entra nel modello legale dell'atto consequenziale come requisito di sua esistenza) e invaliditā ad effetto viziante si fonda sulla diversa intensitā che contraddistingue il nesso di presupposizione o di derivazione intercorrente tra l'atto annullato e l'atto successivo.