(massima n. 1)
L'ammessa e richiesta immediata impugnabilitā degli atti preparatori o di avvio del procedimento che si caratterizzino per la loro immediata lesivitā (quali il bando di una gara o di un pubblico concorso) non esclude l'onere d'impugnazione dell'atto finale del procedimento. La circostanza che l'atto finale sia affetto da invaliditā derivata dai vizi dell'atto preparatorio, non esclude che tale invaliditā debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio, per cui, in mancanza, l'atto finale si consolida e non č pių impugnabile.