(massima n. 1)
L'art. 21-septies, L. n. 241 del 1990, pur individuando i casi di nullitā del provvedimento amministrativo, non indica se sulla nullitā abbia giurisdizione il giudice ordinario o quello amministrativo, salvo quanto alla nullitā per violazione o elusione del giudicato, che viene espressamente intestata al giudice amministrativo. Si applicano, pertanto, gli ordinari criteri di riparto di giurisdizione, per cui: a) in caso di giurisdizione generale di legittimitā, il giudice amministrativo conosce solo dell'illegittimitā del provvedimento, mentre la nullitā č attribuita al giudice ordinario secondo il consueto criterio carenza di potere - nullitā - giudice ordinario, cattivo uso del potere - annullabilitā - giudice amministrativo; b) in caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, questo conosce sia dell'illegittimitā che della nullitā del provvedimento.