(massima n. 1)
L'art. 1398 c.c., nel riconoscere la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole, con il quale ha contrattato senza avere i poteri rappresentativi, dà rilievo soltanto alla posizione soggettiva del terzo contraente, che per ottenere il risarcimento del danno deve provare di avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto, mentre prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva del falsus procurator, del quale, pertanto, resta irrilevante accertare l'intenzionalità o il dolo, ovvero la colpa nella causazione del danno. Una volta ravvisato il presupposto soggettivo per il risarcimento in capo al terzo rimane, d'altro canto, esclusa la possibilità di configurare, agli effetti dell'art. 1227 c.c., un concorso del fatto colposo del terzo stesso, giacché, il concorso del fatto colposo del creditore è ontologicamente inconciliabile con le situazioni — come quella di cui alla norma dell'art. 1398 —nelle quali operi il principio dell'apparenza del diritto, espressione del più — generale principio dell'affidamento incolpevole, in quanto l'esistenza di un comportamento colposo del terzo impedirebbe di ravvisarne l'affidamento incolpevole.