(massima n. 4)
Le decisioni del ricorso straordinario al Capo dello Stato pronunciate prima dell'entrata in vigore dell'art. 69 L. 18 giugno 2009 n. 69 e del codice del processo amministrativo vanno distinte tra quelle emesse nel regime della alternatività, da quelle adottate praeter legem su una controversia rimessa alla giurisdizione del giudice civile, con la precisazione che per quelle rese nel regime della alternatività "prima" della revisione, le citate riforme hanno preso atto della loro già indiscussa co-genza e immodificabilità ed hanno aggiunto il rimedio del giudizio d'ottemperanza, "a prescindere dall'epoca di proposizione" del ricorso straordinario, mentre per quelle rese praeter legem "prima" della revisione su una controversia rimessa alla giurisdizione del giudice civile (ormai precluse dall'art. 7 comma 8 Cod. proc. amm.), esse - in quanto disapplicabili dal medesimo giudice e non decisorie della controversia - hanno invece conservato natura amministrativa, non potendo la legge sopravvenuta determinare una soccombenza non prevista dalla normativa previgente.