(massima n. 1)
Il vizio di violazione o elusione del giudicato, quale sanzionato dall'art. 21-septies, L. 7 agosto 1990 n. 241, č ravvisabile non solo laddove dal giudicato siano ricavabili statuizioni analitiche e puntuali, tali da escludere o ridurre significativamente la discrezionalitā dell'Amministrazione nella rinnovazione della propria attivitā, ma anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione, pur disponendo di un ampio margine di discrezionalitā in sede di esecuzione del giudicato, ne faccia uso in modo da riprodurre invariati i medesimi vizi di legittimitā giā definitivamente accertati nel pregresso giudizio, risultando ininfluente agli effetti della riscontrata elusione del giudicato che, attesa la natura oggettiva del vizio de quo, tale pedissequa riproposizione dei vizi giā denunciati sia dovuta a consapevole volontā di violare o eludere il giudicato ovvero a mero fraintendimento dei suoi contenuti.