(massima n. 1)
Escluso che il vizio del contrasto con il diritto comunitario possa essere qualificato in termini di nullitą, in ragione del fatto che l'entrata in vigore dell'art. 21-septies, L. n. 241 del 1990, introdotto dalla L. n. 15 del 2005, ha codificato le ipotesi di nullitą del provvedimento amministrativo, che costituiscono quindi un numero chiuso e all'interno delle quali non rientra il vizio consistente nella violazione del diritto comunitario. Del resto, anche la Corte di Giustizia ha ritenuto la compatibilitą di un regime di impugnazione con termini di decadenza con la disciplina comunitaria, affermando che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza risponde, in linea di principio, all'esigenza di effettivitą della tutela, in quanto costituisce l'applicazione del principio della certezza del diritto.