(massima n. 1)
Nel campo del diritto amministrativo, mentre l'annullabilitā dei provvedimenti amministrativi invalidi costituisce la regola generale, la nullitā costituisce una forma speciale di invaliditā che si ha nei soli casi espressamente stabiliti dalla legge (art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241), quali la mancanza degli elementi essenziali, il difetto assoluto di attribuzione, violazione ed elusione del giudicato ed in tutti gli altri casi di cc.dd. nullitā testuali.