(massima n. 1)
In tema di appalto, posto che l'art. 12 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 (che regola la situazione in cui le offerte presentate non rispondono ai risultati previsti dalla Pubblica amministrazione secondo il criterio del id quod plerumque accidit) ha un ambito di applicazione diverso da quello dell'art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241 (che regola la situazione in cui nel corso della gara vengono a modificarsi fatti o parametri che erano stati determinanti nelle valutazioni della Stazione appaltante per fissare le regole della gara ed i risultati da conseguire), il Legislatore, mentre ha riconosciuto all'Amministrazione la facoltą di sottrarsi all'obbligo di contrarre quando la procedura di scelta del contraente non ha raggiunto l'obiettivo di assicurare l'economicitą e il buon andamento dell'azione amministrativa, nella diversa ipotesi dello jus poenitendi, in osservanza dei principi di correttezza e di tutela dell'affidamento del soggetto inciso dal ritiro del provvedimento ed a bilanciamento dei contrapposti interessi, se la revoca comporta pregiudizi in danno degli interessati, ha posto a carico della Pubblica amministrazione l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.