(massima n. 1)
L'indennizzo, previsto dall'art. 21-quinquies L. n. 241 del 1990 introdotto dalla L. n. 15 del 2005, nel caso di revoca del provvedimento amministrativo "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario" non può confondersi con il risarcimento del danno.