(massima n. 1)
Sussiste la giurisdizione esclusiva del g.a. sia in ordine alla domanda di indennizzo per revoca dell'atto di aggiudicazione e delio stesso bando di gara ai sensi dell'art. 21 quinquies comma 1 ultima parte L. n. 241 del 1990, sia con riguardo alla pretesa di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 7 comma 3 L. n. 1034 del 1971; il g.a. è, infatti, investito della riparazione patrimoniale del pregiudizio cagionato dall'esercizio del potere amministrativo, sia attraverso un provvedimento legittimo di revoca, sia attraverso la lesione di una situazione soggettiva degradata con provvedimento poi caducato con effetti "ex tunc".