(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241 tre sono i presupposti che in via alternativa legittimano l'adozione di un provvedimento di revoca da parte dell'Autorità emanante, e cioè sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto e nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; segue da ciò che la revoca di provvedimenti amministrativi è da ritenersi ammissibile non solo in base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. "jus poenitendi").