(massima n. 3)
In tema di project financing, l'indennizzo non può essere riconosciuto al privato promotore se non all'esito della procedura di gara per l'affidamento della concessione, quando del progetto dallo stesso presentato e dichiarato di pubblico interesse si giovi un aggiudicatario della concessione diverso, tenendo presente che la disciplina relativa alle concessioni di lavori pubblici in finanza di progetto prevede una specifica forma di ristoro per questa particolare ipotesi (art. 153 commi 12 e 19 D.L.vo 12 aprile 2006n. 163 e, in precedenza, art. 37 quater comma 5 L. 11 febbraio 1994 n. 109), mentre prima di questo momento non è configurabile alcun diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990 n. 241. (Nella specie, era stata impugnata la revoca della dichiarazione di pubblico di interesse della proposta di project financing).