(massima n. 1)
Alle pubbliche amministrazioni č impedito di sottrarsi per sopravvenute ragioni di inopportunitā ai rapporti contrattuali in corso di esecuzione attraverso il potere di autotutela pubblicistica (ed in particolare attraverso la revoca ex art. 21 quinquies L. n. 241 del 1990), essendo invece consentito alle stesse di esercitare il potere di annullamento d'ufficio ai sensi del successivo 21 nonies sugli atti amministrativi presupposti alla stipula del negozio di diritto privato, purché affetti da vizi di legittimitā.