(massima n. 1)
L'inadempimento contrattuale č costituito dall'inesecuzione di una prestazione per effetto della mancata attuazione, da parte dell'obbligato, dell'impegno di cooperazione richiesto, secondo il singolo tipo di rapporto obbligatorio, per la realizzazione dell'interesse del creditore, nel presupposto che la prestazione sia oggettivamente possibile. La realizzazione di tale impegno di cooperazione costituisce l'oggetto della prova cui il debitore č tenuto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., per sottrarsi alla responsabilitā per inadempimento.