Commissione Tributaria Regionale Per L'Umbria Sez. III sentenza n. 241 del 3 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Sulla scorta della sentenza n. 18030 del 24 luglio del 2013 della Corte di Cassazione, l’attivitā di prostituzione - nella specie non negata dall’interessata - č fonte di reddito tassabile e, come tale, deve essere denunciata all’Erario.

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