(massima n. 1)
Ove il contribuente non dimostri di aver subito pregiudizi qualificabili in termini di danno emergente, le somme corrisposte da una Pubblica Amministrazione a seguito della reiterazione di con- tratti a tempo determinato, senza conversione in contratto a tempo indeterminato, vanno qualificate come lucro cessante; appare dunque corretta lapplicazione dellart. 6, comma 2, del TUIR, con conseguente assimilazione delle predette somme a reddito di lavoro dipendente.