(massima n. 1)
Il criterio di quantificazione dell’imponibile IRPEF sulla base del canone di locazione di un immobile commerciale, in luogo della tassazione fondata sulla rendita catastale, può operare solo in costanza del contratto di locazione, in virtù del quale sorge in capo al proprietario il diritto alla percezione del canone e fintanto che la locazione non sia cessata o non si verifichi alcuna causa di risoluzione della stessa. Il riferimento al reddito locativo, pertanto, non sarà più applicabile a far data dalla risoluzione del contratto, anche in virtù del principio costituzionale di cui all’art. 53 Cost. secondo cui è ingiustificata la soggezione ad imposizione tributaria di una ricchezza pacificamente non conseguita.