(massima n. 1)
Deve escludersi che costituisca requisito essenziale per l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, a prescindere dalla difesa del convenuto, l'aver l'attore eseguito la prestazione a suo carico, o l'aver offerto l'esecuzione della prestazione, in quanto tale requisito non č previsto dall'art. 1453 c.c.; soltanto ove fi convenuto sollevi eccezione di inadempimento o proponga a sua volta domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte, ampliando il thema decidendum, occorrerą accertare, nell'ambito di una valutazione comparativa degli inadempimenti reciprocamente dedotti dalle parti, s e colui che ha introdotto in giudizio la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. sia a sua volta inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.