(massima n. 1)
La L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4, prevede che "al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gią in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 18, commi 2 e 3, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualitą del soggetto interessato dalla azione amministrativa". Il presupposto per la sua applicabilitą č che la documentazione sia gią sicuramente in possesso dell'amministrazione finanziaria, o che, comunque, il contribuente dichiari e provi che il documento sia stato trasmesso all'amministrazione medesima.