(massima n. 1)
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia tra una universitą e la gestione liquidatoria di una unitą sanitaria locale per la restituzione in sede di rivalsa dei fondi utilizzati dalla prima per il pagamento, in forza di sentenza passata in giudicato, ai dipendenti delle cliniche universitarie dell'indennitą di cui all'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, volta ad equiparare il trattamento economico del personale universitario a quello sanitario ospedaliero. Nella specie, infatti, si controverte in materia di esecuzione di convenzione tra pubbliche amministrazioni per la gestione di pubblici servizi - rappresentati dal servizio sanitario, di competenza della USL, e dal servizio di istruzione superiore universitaria, congiuntamente forniti da personale universitario nelle cliniche universitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale - attuata ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1994, n. 241, il quale richiama l'articolo 11, comma quinto, della stessa legge, che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzioni degli accordi per la realizzazione di fini di pubblico interesse.