(massima n. 1)
La responsabilità di chi abbia contratto come rappresentante senza poteri, prevista dall'art. 1398 c.c., configura un'ipotesi di culpa in contrahendo ed ha natura extracontrattuale, essendo fondata su di un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede, che si traduce in fatto illecito, produttivo di danno, nel momento della stipulazione del negozio inefficace. Il perfezionamento di tale illecito non richiede il rifiuto di ratifica da parte del dominus, in quanto il sopraggiungere di detta ratifica può operare solo come causa di esclusione della responsabilità del falsus procurator, sempre che il terzo contraente non abbia già subito danni. Pertanto, sulle somme che il rappresentante senza poteri abbia ricevuto dal terzo contraente all'atto della stipulazione del contratto (nella specie, a titolo di caparra), e debba restituire al contraente medesimo a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 1398 c.c., il giudice deve riconoscere gli interessi compensativi con decorso dalla data di corresponsione delle somme stesse, quale momento di consumazione del fatto illecito e procedere anche d'ufficio alla rivalutazione di tali somme a titolo di svalutazione monetaria.