(massima n. 1)
È legittima la scelta di un ente locale, nel caso di specie, il Comune di Milano, che ha optato per la gestione del patrimonio abitativo di proprietà comunale il convenzionamento con l'ALER di Milano, utilizzando un istituto giuridico alternativo all'appalto che consente la gestione in economia, in coerenza con la normativa nazionale vigente, che consente forme assodate e condivise di funzioni e attività, ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 15 della L. n. 241/ 1990. Infatti, il potere dell'ALER di gestire il patrimonio immobiliare del Comune è stata considerata dal legislatore regionale come manifestazione di poteri pubblicistici, nell'ambito di un fenomeno lato sensu sostitutorio; nella sua veste di delegato, peraltro, l'Azienda potrebbe essa stessa costituirsi come Amministrazione aggiudicatrice e procedere alla esternalizzazione del servizio. Il convenzionamento, attua dunque una forma di cooperazione fra due enti pubblici che non si pone in contrasto con i principi del Trattato o con le direttive comunitarie ed anzi, attua l'opposto principio di legittima cooperazione. In tale ipotesi, infatti, è da ritenersi legittima una convenzione conclusa senza che il suo oggetto, la prestazione di servizi, sia stata posta a base di una gara d'appalto, in quanto un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e che può farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche, in particolare quando entrambe le autorità si prefiggono uno scopo pubblicistico comune, vale adire, nel caso di specie, l'adempimento dell'obbligo sociale di costruire appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti e più bisognosi. Tale collaborazione non è una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme in materia di appalti pubblici, ma un'effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire l'adempimento di funzioni pubbliche comuni, deputate per legge e per Statuto, atteso che Comune ed ALER svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e perseguono il medesimo obiettivo di sostenibilità del sistema di ERP fissato dal legislatore, svolto esclusivamente da autorità pubbliche senza la partecipazione di privati, con un'attività espletata essenzialmente per le stesse autorità pubbliche coinvolte.