(massima n. 1)
La responsabilitā risarcitoria del falsus procurator, di cui all'art. 1398 c.c., postula la conclusione di un contratto (idoneo a produrre effetti in capo al rappresentato a seguito di ratifica da parte del medesimo), e, pertanto, nel caso di preliminare di compravendita immobiliare, non č configurabile rispetto ad accordi carenti della dovuta forma scritta (artt. 1350 n. 1 e 1351 c.c.).