(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241 del 1990, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati o a enti pubblici va subordinata alla predeterminazione di criteri e modalitą, cui le amministrazioni si debbono attenere, ad evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la paritą di trattamento.