(massima n. 2)
L'obbligo di imparzialità che, in via generale, è imposto alla p.a. sussiste anche nella individuazione dei soggetti chiamati ad operare con essa. Per tali fini è necessaria la prefissazione di criteri specifici. È, infatti, espressione di tale principio la disposizione dell'art. 12 L. 7 agosto 1990 n. 241, in virtù della quale la concessione di vantaggi economici a terzi è subordinata alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni si atterranno.