(massima n. 2)
La forma scritta a pena di nullità è richiesta, ai sensi dell’art. 807 c.c., unicamente con riguardo al compromesso per arbitrato rituale, mentre, per l’arbitrato irrituale, tale forma è richiesta solo se esso concerne rapporti giuridici per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 1350 c.c., dovendosi, negli altri casi, fare riferimento all’art. 1967 c.c. che prevede la forma scritta ad probationem. Ne consegue che non è richiesta la forma scritta a pena di nullità nel caso di compromesso per arbitrato irrituale relativo ad una rapporto di locazione di durata infranovennale, anche se avente ad oggetto immobili adibiti ad uso diverso da abitazione (per i quali il diniego alla rinnovazione tacita è consentito, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978, solo nei casi tassativamente previsti), posto che l’art. 1358 n. 8 c.c. richiede la forma scritta a pena di nullità solo per quei contratti che originariamente prevedono una locazione di durata superiore ai nove anni, laddove, nelle ipotesi di cui agli artt. 28 e 29 della legge citata, il rinnovo è pur sempre eventuale (sia pure nei limiti espressamente previsti) e tale eventualità esclude l’unicità della durata ultranovennale dalla quale l’art. 1358 n. 8 c.c. fa discendere la necessità della forma scritta ad substantiam.