(massima n. 1)
Mentre la responsabilitā del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole č espressamente disciplinata dall'art. 1398 c.c., nessuna espressa disposizione contempla la responsabilitā del terzo contraente nei confronti dello pseudo rappresentato, ingiustamente danneggiato dalla stipulazione del contratto a suo falso nome, donde l'applicabilitā, a tale diverso rapporto, del generale divieto di neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente previsione della necessitā dell'accertamento del dolo o della colpa, accertamento che costituisce questioni di fatto, come tale demandata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimitā se adeguatamente e logicamente motivata.