(massima n. 1)
Con riferimento alla forma, in disparte quanto previsto dal comma 3, si è detto che ove non sia possibile la comunicazione diretta in mani del destinatario dell'avviso di avvio del procedimento, l'amministrazione può avvalersi del servizio postale e non deve necessariamente osservare il sistema di notificazione degli atti giudiziari a mezzo di ufficiale giudiziario.