(massima n. 1)
Poiché con la donazione indiretta le parti realizzano l'intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa, configura piuttosto una donazione diretta l'accollo interno con cui l'accollante, allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest'ultima a pagare all'Istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto, atteso che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell'accollo, sicché l'atto - non rivestendo i requisiti di forma prescritti dall'art. 782 c.c. - deve ritenersi inidoneo a produrre effetti diversi dalla soluti retentio di cui all'art. 2034 c.c.