(massima n. 1)
Le controversie che hanno ad oggetto il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto adottato per grave inadempimento (grave irregolaritą e grave ritardo) ex art. 163, D.Lgs. n. 163/2006 (ora art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, perché attinenti alla fase esecutiva e per la ragione che l'atto risolutivo va qualificato come una forma di autotutela contrattuale riconosciuta alla pubblica amministrazione che incide sul diritto soggettivo del contraente privato.