(massima n. 1)
Nelle gare pubbliche, l'elencazione dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 deve intendersi come meramente esemplificativa, di talché la stazione appaltante può desumere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni altra vicenda pregressa dell'attività professionale dell'operatore economico di cui è stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa.