(massima n. 1)
L'art. 1396 c.c., secondo il quale la modificazione e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, e, in mancanza, non sono opponibili se non si provi che i terzi medesimi le conoscevano, trova applicazione anche in materia cambiaria, qualora sussista, come nel caso degli imprenditori commerciali e delle società di capitali, un sistema di pubblicità legale in ordine al conferimento del potere di rappresentanza. In particolare, con riguardo ad una società di capitali, detto principio è reso operante dagli artt. 2385 ultimo comma e 2457 ter primo comma c.c. (introdotti dal D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127), nel senso che la società medesima non può opporre al portatore di una cambiale, emessa dal proprio amministratore, la pregressa cessazione di quest'ultimo dalla carica (salva la prova della suddetta conoscenza), qualora di tale cessazione non sia stata data la prescritta pubblicità nel registro delle imprese e nel Bollettino Ufficiale della società, ferma restando l'applicabilità dell'art. 11 della legge cambiaria, circa l'assunzione di obbligazione cartolare in proprio anche da parte del rappresentante senza poteri.