(massima n. 1)
In materia di locazioni di immobili ad uso abitativo, la mera indicazione di una durata inferiore al quadriennio, senza che risulti altrimenti esplicitata l’esigenza abitativa da soddisfare, non è di per sè idonea a far ricadere il contratto tra le locazioni per esigenze abitative transitorie determinate da motivi di studio e di lavoro, né tra quelle per esigenze abitative non stabili e primarie, rimanendo invece essa assoggettata alla disciplina di cui al Capo primo del Titolo primo della legge n. 392 del 1978 (c.d. dell’equo canone).