(massima n. 1)
A seguito dellentrata in vigore (a far tempo al 1° gennaio 2016) del nuovo articolo 13 L. n. 431/98 (riformulato dallarticolo 1, comma 59, L. n. 208/2015, c.d. Legge di Stabilitā 2016), i contratti di locazione che, ricorrendone i presupposti, non vengono registrati entro il perentorio termine di 30 giorni dalla loro stipulazione sono nulli. La registrazione tardiva non č idonea a ridare efficacia al contratto, che dunque deve ritenersi invalido sin dal momento in cui č stato sottoscritto dalle parti per la presenza di un vizio coevo alla sua formazione, dovendosi escludere la possibilitā di una sua successiva convalida attraverso un adempimento fiscale. Al contrario, i contratti di locazione conclusi prima del 01.01.2016 devono considerarsi validi purché la registrazione, per quanto tardiva, sia avvenuta prima della proposizione della domanda giudiziale.