(massima n. 1)
In tema di risarcibilità del danno derivante al locatore a causa della mora del conduttore nella restituzione dell’immobile locato, la forfettizzazione legale del maggior danno stabilita dall’art. 6, comma sesto, L. n, 431/1998 è limitata al solo profilo del lucro cessante. Laddove, invece, il locatore lamenti un danno emergente, cioè la necessità di esborsi direttamente conseguenti alla mancata disponibilità dell’immobile, la forfettizzazione non può ritenersi onnicomprensiva e, in presenza di una rigorosa documentazione, il danno deve essere autonomamente risarcito.