(massima n. 1)
Il risarcimento del danno per mancato rilascio dell’immobile locato in corrispondenza dei periodi di sospensione ope legis delle esecuzioni (o per quello giudizialmente fissato per il rilascio), deve essere sempre quantificato nella misura legale fissata dall’art. 6, comma 6, L. n. 431/98 (pari alla maggiorazione del 20% della somma mensile corrispondente all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto) - e non ex art. 1591 c.c. - anche quando il conduttore non abbia corrisposto la somma nella misura dettata dalla citata norma. Solo con riferimento ai periodi di mora intercorrenti tra la fine del periodo di sospensione legale e l’effettivo rilascio, infatti, il conduttore può pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1591 c.c., senza la limitazione del 20%.