(massima n. 1)
Il nuovo locatore che sia subentrato nel contratto per effetto della vendita dell’immobile intervenuta in pendenza del rapporto locativo, può avvalersi - al pari dell’originario locatore - della possibilità di denegare tempestivamente il rinnovo del contratto alla prima scadenza per uno dei motivi espressamente previsti dall’art. 3 della L n. 431/98.