Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 14 del 15 settembre 1999

(3 massime)

(massima n. 1)

La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, inoltre, ha come effetto ulteriore quello di provocare un contraddittorio anticipato che, diversamente, avrebbe luogo solo in sede processuale.

(massima n. 2)

La disposizione in esame costituisce una previsione di chiusura del sistema, applicabile a tutti quei procedimenti per i quali sussiste un concreto pericolo di pregiudizio all'interesse pubblico alla corretta informazione e partecipazione, rendendo possibile ugualmente lo svolgimento sollecito del procedimento indipendentemente dalla comunicazione personale.

(massima n. 3)

Nel caso di dichiarazione di pubblica utilitą implicita, la partecipazione differita del privato, successivamente alla dichiarazione medesima, interviene su una situazione irreversibile ed esterna allo sviluppo procedimentale, e pertanto risponde al principio del giusto procedimento che il proprietario venga preventivamente notiziato dell'avvio della procedura espropriativa.

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