(massima n. 1)
La comunicazione dell'avvio del procedimento ai destinatari dell'atto finale č stata prevista in generale dall'art. 7 della L. 241/90 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in pių fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell'efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l'adozione dell'atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autoritā emanante. Tale portata generale del principio č confermata dal fatto che il legislatore stesso (art. 7, c.1 ed art. 13 L. 241/90) si č premurato di apportare delle specifiche deroghe (speciali esigenze di celeritā, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e programmazione, procedimenti tributari) all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, con la conseguenza che negli altri casi deve in linea di massima garantirsi tale comunicazione, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluitā in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalitā.