(massima n. 1)
Il contratto di sponsorizzazione, disciplinato dall'art. 43 della L. n. 449/1997 (come modificato dalla L. n. 10/2013) deve essere configurato come contratto atipico, consensuale, a prestazioni corrispettive, con cui lo sponsor - nel caso di specie l'appaltatore - offre una certa prestazione allo sponsee - stazione appaltante -, che in cambio si obbliga a veicolare durante l'esecuzione del contratto il marchio o il logo del primo. La peculiare fattispecie, prevista nell'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, č riconducibile alla categoria degli appalti esclusi e pertanto soggetta alle disposizioni di chiusura contenute nell'art. 27 del codice degli appalti e, conseguentemente, alle sole norme specificatamente richiamate dalla disposizione precitata e/o declinate negli atti di gara redatti dalla stazione appaltante. In tema di verifica dei requisiti speciali, eventualmente richiesti dalla stazione appaltante quale condizione per poter partecipare alla gara, devono ritenersi applicabili le norme di cui agli artt. 42 e 43 del codice degli appalti da intendersi - in relazione agli appalti esclusi - come esprimenti un "criterio di massima" secondo cui i requisiti speciali andrebbero provati "documentalmente", per quanto non necessariamente nella loro "integrale soluzione prospettica".