(massima n. 1)
Il subentro a titolo universale, previsto dall'art. 1, 3° comma, del d.l. n. 193 del 2016, conv. da I. n. 225 del 2016, a decorrere dal 1° luglio 2017, di Agenzia delle entrate - Riscossione, ente pubblico economico strumentale all'Agenzia delle entrate, alle società del Gruppo Equitalia, sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, costituisce fenomeno successorio non riconducibile sul piano processuale all'art. 110 c.p.c., bensì all'art. 111 c.p.c., per cui non si applica l'istituto dell'interruzione. Con l'art. 1, 8° comma, del cit. d.l., tale ente è autorizzato ad avvalersi del c.d. patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43, r.d. n. 1611 del 1933 e l'alternativa all'esercizio di detta facoltà consiste, quanto al patrocinio davanti alla Commissioni tributarie, nello stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, come previsto dall'art. 11, 2° comma, d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 9, l’comma, lett. d), n. 1), del d.lgs. n. 156 del 2015, e, quanto al giudizio di legittimità, nella possibilità di nominare un avvocato del libero foro. In tale caso la scelta non è, tuttavia, discrezionale, perché ['Agenzia delle entrate-Riscossione deve operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità, secondo le previsioni degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016, c.d. Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, per la validità del mandato difensivo ad avvocato del libero foro, salvo il caso in cui si accerti l'impossibilità dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio, l'ente deve aver adottato apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza, non essendo sufficiente quanto previsto dal Regolamento di amministrazione adottato dal Comitato di gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione del 26 marzo 2018, che stabilisce solo i presupposti per la possibilità di derogare alla regola generale del patrocinio all'Avvocatura dello Stato. In mancanza di una siffatta delibera, la procura conferita è invalida per difetto dello ius postulandi del difensore, rilevabile d'ufficio e non sanabile mediante l'ordine del giudice di rinnovazione ex art. 182 c.p.c., che non si applica nel giudizio di legittimità, posto che la preesistenza di valida procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione.