(massima n. 1)
Il Codice degli appalti non prescrive che il giudizio favorevole all'ammissione di un concorrente debba essere necessariamente esplicitato e formalizzato. Pertanto, la Stazione appaltante che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralitā professionale, non č tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravitā del reato risultare anche implicita o per "facta concludentia", ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre č la valutazione di gravitā, semmai, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale.