(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1393 c.c., il terzo contraente con il rappresentante ha soltanto la facoltā, e non l'obbligo, di esigere che il rappresentante medesimo giustifichi i suoi poteri ed č normale che si astenga dall'esercizio di tale facoltā quando dell'esistenza di quei poteri non abbia motivo di dubitare, come nell'ipotesi di conclusione di un contratto di coassicurazione, nel qual caso non occorre (almeno di norma) un particolare comportamento attivo dell'assicuratore che emette la polizza, diretto a rafforzare nella controparte la convinzione che egli agisca in base ad un regolare potere di rappresentanza del coassicuratore.