(massima n. 1)
Mentre nell'ipotesi di donazione di pluralitą di cose mobili che abbiano destinazione economica unitaria (cosiddetta donazione di universalitą) ovvero in quella di donazione di tutti (o di una quota dei) beni del donante considerati nella loro totalitą (cosiddetta donazione universale) si ha donazione unica; per contro, allorquando la donazione comprende pił beni singolarmente individuati, si č in presenza di una donazione plurima; infatti l'unitą o la pluralitą dell'atto attributivo dipende dalla correlativa unitą o pluralitą del bene che ne č oggetto e non dal risultato di una indagine del tipo di quella prevista dall'art. 1419 c.c., diretta a stabilire se il donante avrebbe voluto egualmente la donazione di alcuni soltanto dei beni. La donazione concernente pił beni singolarmente considerati si configura come donazione plurima per la pluralitą dell'oggetto, senza alcuna necessitą di indagini sulla volontą delle parti. Peraltro, ove la pluralitą dei beni donati siano considerati come unico compendio, solo tale specifico atteggiamento della volontą negoziale, che deve essere espressamente dichiarato ovvero denunciato da particolaritą del contenuto negoziale come ad esempio: un elemento accidentale operativo solo in relazione a tutte le disposizioni legittima ulteriori indagini anche in base ad elementi extratestuali.