(massima n. 1)
In tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile. (Fattispecie relativa ad una tentata rapina in banca aggravata dall'uso di un'arma, con riferimento alla quale la S.C., in ordine al ritenuto concorso di un c.d. "muratore", che aveva praticato il foro di accesso nei locali della caldaia e successivamente aveva partecipato all'ultimazione dei lavori ed ai sopralluoghi, ha precisato che, dovendo la rapina essere compiuta subito dopo l'orario di apertura, l'imputato era nelle condizioni di figurarsi l'inevitabile uso dell'arma - effettivamente poi trovata in possesso dei complici - per vincere la resistenza dei dipendenti).